In merito al post precedente, di Sebastiano Passarello, in cui si parlava del caro ICI (articolo ripubblicato anche sul Giornale di Sicilia in forma cartacea), l'ufficio ICI del Comune di Avola ha deciso di rispondere per informare in modo trasparente i cittadini.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992 (legge istitutiva dell'imposta) ha previsto che per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi edificatorio; con rif'erimento al secondo aspetto si evidenzia che l'articolo 5 della stessa legge stabilisce che il relativo valore è quello venale in comune commercio vigente dal 1 gennaio dell'anno di imposizione.


Chiariti tali aspetti, "il problema" consiste nel determinare di volta in volta, in sede di tassazione, il valore venale in comune commercio di un'area edificabile classificata come tale dallo strumento urbanistico genemle, con l'inevitabile conseguenza che, in sede di tale determinazione del valore, spesso l'ufficio ed il contribuente possono trovarsi in disaccordo e quindi dare luogo a lunghe e dispendiosi contenziosi. Per evitare tutto questo il legjslatore ha previsto che i comuni possono predeterminare tali valori, fissandoli per zone omogenee de territorio.

Muovendo tale disposto normativo, il comune di Avola si è dotato nel tempo dei necessari strumenti per poter gestire la tassazione delle aree edificabili nel rigoroso rispetto della legge. Quindi, con delibera del consiglio comunale n.11 del 1999, ha approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI, nel quale ha trovato disciplina dettagliata la tassazione delle aree fabbricabili, e successivamente con determinazione sindacale n. 7 del 2002 ha approvato i relativi parametri che, per effetto delle mutate destinazioni urbanistiche del territorio, sono stati aggiornati nel 2010 con determinazione sindacale n. 27 del 21 .04.2010.

Con tale determina è stata, infatti, approvata l'apposita tabella redatta dall'ufficio ICI con la quale in maniera del tutto oggettiva sono stati determinati i valori in comune commercio delle aree fabbricabili, così come risultanti attraverso il monitoraggio degli atti di compravendita, nonché dei valori rilevati dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate periodicamente dall'Agenzia del Territorio sul proprio sito internet.

Tali parametri devono naturalmente essere letti alla luce della normativa ICI ed al concetto fiscale di area edificabile che, per esempio, nelle zone agricole non corrisponde ovviamente all'intera estensione del terreno su cui viene costruito un fabbricato, ma limitatamente all'area edifìcata.

Tenuto conto dello stato di incertezza rilevato tra i professionisti del settore, l'Ufiicio ICI ha già ricevuto l'input da parte dell'Amministrazione di organizzare un apposito incontro con gli "addetti ai lavori" tecnici e commercialisti allo scopo di far piena chiarezza sull'argomento.

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