di Gioavanni Amenta
Cachet di notizia.
Non per polemizzare, ma per informare e rilevare che la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (s.o. alla G.U. 16 gennaio 1991, n. 13) regola l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Tale legge prevede l'obbligo della nomina dell'energy manager negli enti locali, invero, il Comune di Avola ha provveduto a tale nomina incaricando una ditta di ROMA che ha un referente a Trapani.
Il Comune di Avola, ancora una volta procede a nominare professionisti di fuori, umiliando i professionisti locali, ma sarei curioso di sapere se questo tecnico nominato è venuto ad Avola? Se ha relazionato sul quadro globale energetico degli impianti comunali? Insomma, se ha visto “de visu” gli impianti a carico del Comune e se ha proceduto a stilare una relazione tecnica sulle possibili soluzioni per realizzare un risparmio energetico accettabile.
Insomma, curioso se ha espletato il suo mandato tecnico!
Le domande poste sono legittime, perché una cosa risulta certa ed è stata accertata dallo scrivente, il tecnico incaricato ha dimenticato di ricordare al Comune di comunicare la nomina fatta all’ente competente!
Non solo si sono spesi dei soldi pubblici, dodici mila euro oltre IVA per l’incarico professionale, con una società romana e tecnico referente di Trapani, ma da questa “cortesia” politica effettuata si potrebbero avere delle sanzioni a carico del Comune.
Infatti, entro il 30 aprile di ogni anno si deve comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia e la mancanza della comunicazione esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge.
Inoltre, l'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a cinquemila euro e non superiore a lire cinquanta mila euro.
Quindi il paradosso, nella fattispecie, il Comune di Avola ha proceduto alla nomina, ma, non ha fatto la comunicazione all’ente competente, al quale non risulta la nomina e il Comune di Avola è passibile di sanzione!
C’è da augurarsi che a questa dimenticanza si possa ovviare!
Sempre relativamente all’applicazione di questa legge c’è da augurarsi che i nuovi impianti eseguiti al palazzo modica, palazzo di città, teatro ed altro…… siano stati realizzati o da realizzare favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, visto che la progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
Con cordialità,
Non per polemizzare, ma per informare e rilevare che la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (s.o. alla G.U. 16 gennaio 1991, n. 13) regola l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Tale legge prevede l'obbligo della nomina dell'energy manager negli enti locali, invero, il Comune di Avola ha provveduto a tale nomina incaricando una ditta di ROMA che ha un referente a Trapani.
Il Comune di Avola, ancora una volta procede a nominare professionisti di fuori, umiliando i professionisti locali, ma sarei curioso di sapere se questo tecnico nominato è venuto ad Avola? Se ha relazionato sul quadro globale energetico degli impianti comunali? Insomma, se ha visto “de visu” gli impianti a carico del Comune e se ha proceduto a stilare una relazione tecnica sulle possibili soluzioni per realizzare un risparmio energetico accettabile.
Insomma, curioso se ha espletato il suo mandato tecnico!
Le domande poste sono legittime, perché una cosa risulta certa ed è stata accertata dallo scrivente, il tecnico incaricato ha dimenticato di ricordare al Comune di comunicare la nomina fatta all’ente competente!
Non solo si sono spesi dei soldi pubblici, dodici mila euro oltre IVA per l’incarico professionale, con una società romana e tecnico referente di Trapani, ma da questa “cortesia” politica effettuata si potrebbero avere delle sanzioni a carico del Comune.
Infatti, entro il 30 aprile di ogni anno si deve comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia e la mancanza della comunicazione esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge.
Inoltre, l'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a cinquemila euro e non superiore a lire cinquanta mila euro.
Quindi il paradosso, nella fattispecie, il Comune di Avola ha proceduto alla nomina, ma, non ha fatto la comunicazione all’ente competente, al quale non risulta la nomina e il Comune di Avola è passibile di sanzione!
C’è da augurarsi che a questa dimenticanza si possa ovviare!
Sempre relativamente all’applicazione di questa legge c’è da augurarsi che i nuovi impianti eseguiti al palazzo modica, palazzo di città, teatro ed altro…… siano stati realizzati o da realizzare favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, visto che la progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
Con cordialità,
Giovanni Amenta