VENERDI' 08.02.2008 ORE 20,30 VIVA ZAPATERO (FILM)

VENERDI' 15.02.2008 ORE 20,30 UNA SCOMODA VERITA' (FILM)

SABATO 16.02.2008 ORE 20,30 L'OMBRA NEL CAPPELLO (TEATRO)

VENERDI' 22.02.2008 ORE 20,30 MONSIEUR IBRAHIM E I FIORI DEL CORANO (FILM)

VENERDI' 29.02.2008 ORE 20,30 ALFREDO LONGO TRIO (CONCERTO)

VENERDI' 14.03.2008 ORE 20,30 PERDUTO AMOR (FILM)

Organizzato da:
Associazione Baci di Musica
col Patrocinio del Comune di Avola
Assessorato alle Politiche Giovanile
Assessorato alla Cultura

3 commenti

  1. Anonimo // 8 febbraio 2008 alle ore 17:23  

    Dichiarazione universale dei diritti umani.
    Articolo 19
    1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.
    2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.
    3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche
    Le libertà Civili proteggono completamente l'individuo dal governo. Pongono limiti per il governo tali che esso non possa abusare dei propri poteri ed interferire con la vita dei cittadini. Libertà civili comuni sono: libertà di associazione, libertà di assemblea, libertà di religione, e libertà di parola, ed inoltre, il diritto alla difesa, il diritto ad un processo equo, il diritto al porto d'armi, e alla privacy.
    La libertà di parola è considerata un concetto basilare nelle moderne democrazie liberali, dove la censura non trova l'appoggio morale per operare. La libertà di parola gode dell'appoggio delle diverse risoluzioni internazionali a favore dei diritti umani, come l'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e l'articolo 10 della Convenzione Europea sui Diritti Umani, per quanto la loro effettiva applicazione rimanga scarsa in molti Paesi. In particolare, l'articolo 19 della Dichiarazione recita: Chiunque ha il diritto alla libertà d'opinione e d'espressione; il che implica il diritto di non essere turbato a causa delle sue opinioni e quello di cercare, ricevere e diffondere, senza considerazione di frontiere, le informazioni e le idee attraverso qualunque mezzo di comunicazione.
    Il diritto alla libertà di parola non è tuttavia da considerarsi illimitato: i governi possono, sotto l'egida delle Nazioni Unite e dei Paesi che vi prendono parte, decidere di limitare particolari forme di espressione, come per esempio l'incitamento all'odio razziale, nazionale o religioso, oppure l'appello alla violenza contro un individuo o una comunità, che anche nel diritto italiano costituiscono reato. Secondo il diritto internazionale, le restrizioni alla libertà di parola devono seguire tre condizioni: devono essere specificate dalla legge, devono perseguire un fine riconosciuto come legittimo, ed essere necessarie (ovvero proporzionate) al raggiungimento di quello scopo. Tra gli scopi riconosciuti come legittimi, troviamo appunto la protezione dei diritti e dell'integrità morale altrui (allo scopo di prevenire la diffamazione), la protezione della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute e del senso comune.
    La Costituzione italiana del 1948 supera l'esigua visione fornita un secolo prima dallo Statuto Albertino, che all'art. 28 prevedeva che La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Saranno proprio delle leggi dello Stato, infatti, a consentire le censure tipiche del periodo fascista. L'art. 21 della Costituzione stabilisce che:
    Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
    Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
    In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
    La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
    Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

  2. AvolaBlog // 9 febbraio 2008 alle ore 02:53  

    @anonimo: potresti spiegare il senso di questo copia/incolla?

  3. Anonimo // 12 febbraio 2008 alle ore 22:38  

    ognuno a casa propria fa quello che vuole. E così fa il Sindaco.

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